Articolo 18, tutte le nuove tutele per i lavoratori

Con la presentazione della riforma del mercato del lavoro, il governo ha di fatto dato il via alla revisione della normativa sui licenziamenti e, in particolar modo, alla struttura dell’articolo 18. Un’intesa particolarmente difficile, che ha accontentato alcune parti sociali e scontentato altre, e che il premier Monti ha definito come una “riforma di rilievo storico per l’Italia”.strong>.
Le dichiarazioni più interessanti sulla revisione dell’articolo 18 sono comunque state fornite dal ministro Fornero, che ha dichiarato che “con una modifica equilibrata dell’art. 18 non blindiamo più il lavoratore ad un singolo specifico posto di lavoro. Vogliamo ridurre l’area della precarietà contrastando la flessibilità cattiva”. Sinergica è pertanto la decisione di rendere più oneroso il ricorso al contratto a tempo determinato, poichè “è un fattore produttivo e i fattori produttivi si pagano”.
Ancora, il ministro del Lavoro ha ricordato come “l’articolo 18 è stata una grande conquista, ma il mondo nel frattempo è cambiato. L’attuale rigidità in uscita contribuisce ad un deficit di investimenti esteri e ad una fuga di aziende italiane verso l’estero, una tendenza purtroppo già in atto”.
Positivo il giudizio sulla riforma da parte del segretario Pd Bersani (“quell’articolo non è scritto con la mia penna ma è un passo avanti importantissimo e risponde alle ansia che si stava diffondendo in milioni di lavoratori”), mentre scettici sono alcuni sindacati, con la Cgil che prende tempo affermando che “quando ci sarà un testo scritto della riforma del lavoro, vi diremo se c’è un passo avanti. Non vorremmo ritrovarci sorprese, come in altre occasioni”.
Ad ogni modo, tornando ai contenuti, vi consigliamo di approfondire le singole tematiche nel nostro speciale (a fondo pagina i link sulle varie voci della riforma).
In sintesi, tuttavia, e riepilogando la novità della riforma, evidenziamo come con l’ultima versione della riforma del mercato del lavoro il giudice possa scegliere tra reintegro e indennizzo quando il giustificato motivo non sussiste, sebbene per concedere il primo vi sia bisogno che il motivo sia “manifestatamente insussistente”.
Inoltre, per evitare che il giudice vada oltre le proprie prerogative, è stabilito che questi non possa entrare nel singolo merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro che licenzia, che vedrà così riconosciuta la propria autonomia imprenditoriale.
Diventa infine obbligatoria la nuova procedura di conciliazione per i licenziamenti economici. Prima di licenziare il datore di lavoro deve così dichiararne l’intenzione, i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. La direzione provinciale convoca le parti ed entro 20 giorni si ricercherà una soluzione consensuale. Solo in caso di esito negativo il datore di lavoro licenzierà il lavoratore che potrà ricorrere contro il licenziamento dinanzi al giudice.
Per quanto invece riguarda la disciplina sugli ammortizzatori sociali, è prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli attuali 8 mesi (12 per gli over 50) ai 12 dell’Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione per la prima volta sarà estesa a tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indennità, con aliquota pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,3%), e maggiore di altri 1,4 punti percentuali per gli altri a termine. All’atto del licenziamento il datore di lavoro dovrà versare all’Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La cassa integrazione sparirà dal 2014 nella versione straordinaria se questa copre le esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. La cigs verrà estesa alle imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15. Le aziende non coperte dalla cigs ricorreranno al fondo di solidarietà.
Mar 22/05/2012 da Roberto Rossi in Riforma Del Lavoro
















