Articolo 18, tutte le nuove tutele per i lavoratori

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licenziamenti articolo18

Con la presentazione della riforma del mercato del lavoro, il governo ha di fatto dato il via alla revisione della normativa sui licenziamenti e, in particolar modo, alla struttura dell’articolo 18. Un’intesa particolarmente difficile, che ha accontentato alcune parti sociali e scontentato altre, e che il premier Monti ha definito come una “riforma di rilievo storico per l’Italia”.strong>.

Le dichiarazioni più interessanti sulla revisione dell’articolo 18 sono comunque state fornite dal ministro Fornero, che ha dichiarato che “con una modifica equilibrata dell’art. 18 non blindiamo più il lavoratore ad un singolo specifico posto di lavoro. Vogliamo ridurre l’area della precarietà contrastando la flessibilità cattiva”. Sinergica è pertanto la decisione di rendere più oneroso il ricorso al contratto a tempo determinato, poichè “è un fattore produttivo e i fattori produttivi si pagano”.

Ancora, il ministro del Lavoro ha ricordato come “l’articolo 18 è stata una grande conquista, ma il mondo nel frattempo è cambiato. L’attuale rigidità in uscita contribuisce ad un deficit di investimenti esteri e ad una fuga di aziende italiane verso l’estero, una tendenza purtroppo già in atto”.

Positivo il giudizio sulla riforma da parte del segretario Pd Bersani (“quell’articolo non è scritto con la mia penna ma è un passo avanti importantissimo e risponde alle ansia che si stava diffondendo in milioni di lavoratori”), mentre scettici sono alcuni sindacati, con la Cgil che prende tempo affermando che “quando ci sarà un testo scritto della riforma del lavoro, vi diremo se c’è un passo avanti. Non vorremmo ritrovarci sorprese, come in altre occasioni”.

Ad ogni modo, tornando ai contenuti, vi consigliamo di approfondire le singole tematiche nel nostro speciale (a fondo pagina i link sulle varie voci della riforma).

In sintesi, tuttavia, e riepilogando la novità della riforma, evidenziamo come con l’ultima versione della riforma del mercato del lavoro il giudice possa scegliere tra reintegro e indennizzo quando il giustificato motivo non sussiste, sebbene per concedere il primo vi sia bisogno che il motivo sia “manifestatamente insussistente”.

Inoltre, per evitare che il giudice vada oltre le proprie prerogative, è stabilito che questi non possa entrare nel singolo merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro che licenzia, che vedrà così riconosciuta la propria autonomia imprenditoriale.

Diventa infine obbligatoria la nuova procedura di conciliazione per i licenziamenti economici. Prima di licenziare il datore di lavoro deve così dichiararne l’intenzione, i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. La direzione provinciale convoca le parti ed entro 20 giorni si ricercherà una soluzione consensuale. Solo in caso di esito negativo il datore di lavoro licenzierà il lavoratore che potrà ricorrere contro il licenziamento dinanzi al giudice.

Per quanto invece riguarda la disciplina sugli ammortizzatori sociali, è prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli attuali 8 mesi (12 per gli over 50) ai 12 dell’Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione per la prima volta sarà estesa a tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indennità, con aliquota pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,3%), e maggiore di altri 1,4 punti percentuali per gli altri a termine. All’atto del licenziamento il datore di lavoro dovrà versare all’Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

La cassa integrazione sparirà dal 2014 nella versione straordinaria se questa copre le esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. La cigs verrà estesa alle imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15. Le aziende non coperte dalla cigs ricorreranno al fondo di solidarietà.

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Mar 22/05/2012 da Roberto Rossi in

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Tarilas 14 gennaio 2012 22:49
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La schiavizzazione non è completa, la piagnucolante con il suo pigmaglione vuole finire di rendere tutti quelli che non appartengono alla casta schiavi ed ubbidiosi fino alla prostrazione e lo farà con lacrime finte sperando che arrivino quelle vere per compresa tutta la casta.

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Rosi 14 gennaio 2012 22:50
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Ma questo governo da quando ha iniziato il suo mandato …sembra che si occupi solo E SOLTANTO dei lavoratori e dei pensionati!!!!!!
Sembra che l’unico problema del paese sia il lavoratore dipendente e il pensionato poichè GLI UNICI PROVVEDIMENTI E LE UNICHE MANOVRE CHE HA FATTO SONO SOLO SU QUESTI!!!!!!
Ma con tutto cio’ che c’è da fare e che POTREBBE E DOVREBBE FARE ….SI OCCUPA SOLO DI QUESTI?????
Cosa c’è i “PROFESSORI” ,,… NON HANNO UN C…. DA FARE??????????????????????
Cominciano SEMPRE E SOLO DAL BASSO … MA, APPENA TENTANO DI SALIRE ……
SI FERMANO … E CHIEDONO ANCHE SCUSA ALLE LOBBY…
PROFESSORI “BOCCONIANI” E DIRIGENZE CONFINDUSTRIA …..andate a f…..LAVORARE¨!!!!!!!!
CHE NON LO AVETE MAI FATTO IN VITA VOSTRA E DERUBATE CHI LAVORA PER MILLE EURO AL MESE….
OPPURE …. RAGGIUNGETE I COLLEGHI PARASSITI … ALLE MALDIVE E CORTINA¨!!!!!!!!!!!

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Tarilas 14 gennaio 2012 23:13
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Amica rosi, il governo, chiunque esso sia, non può che prendersela sempre e solo con chi lavora in quanto la gente che non lavora sono loro e loro fanno parte dei fannulloni. tutti quelli che siedono sugli scranni, del governo fino all’ultimo insignificante consigliere dell’ultimo paesino sperduto tra le montagne, oltre che ha sbavare sono incazzati perchè costretti a stare a -lavorare- per noi!!! ed è per questo che ci fottono sempre.

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Claudio 15 gennaio 2012 06:20
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Infatti il termine liberalizzazioni non ha nessun rapporto con le modifiche che certi criminali desidererebbero fare allo Statuto dei Lavoratori. Usano il termine impropriamente, come sempre fanno i prestigiatori che ribaltano la situazione reale (la frode in senso tecnico) facendola apparire come qualcosa di utile alla collettività; con questo sistema, liberalizzazioni, privatizzazioni, libero mercato, eccetera, in realtà si cerca di liberare gli investitori dalla regolamentazione e sfruttare la schiavitù indotta dalla precarizzazione forzata e dalla svendita del patrimonio pubblico.

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Ale 15 gennaio 2012 16:18
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signori…vogliamo fare una cavolo di rivoluzione (della durata di mesi e non di un giorno) come fecero i nostri nonni e genitori per far valere i diritti dei lavoratori!?!?!?!?
mi spiace aver deluso tutte quelle persone che hanno veramente combattuto per anni per ottenere quello che oggi ci stiamo facendo togliere da questi 4 pecoroni che ci dicono anche di che morte dobbiamo morire!!!!
perchè nessuno ha le palle di organizzare una mega rivoluzione per tutta l’italia?!?!? e non dietro questi cavolo di pagine web!?!?!
mi sento una femminuccia e un poveretto a pensare che nessuno abbia ancora preparato la forca,un bastone un qualunque oggetto da rivoluzione come fece mio padre 30 anni fa..

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Roberto 16 febbraio 2012 18:45
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Ma mia sorella che è disabile ed è rimasta senza lavoro con una laurea in medicina a pieni voti all’età di 53 anni, secondo te, può fare la rivoluzione????

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Primo 16 marzo 2012 08:52
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vogliono tanto abolire art.18 statuto dei lavoratori
io 1970 quando è diventata legge ho potuto essere rinterrato al posto di lavoro
con quella legge ci sono andato in pensione
ho 76 anni
non deve essere abolita.
grazie

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Mariorossi103 15 aprile 2012 12:15
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Mi pare che le cose non stiano esattamente così; vorrei segnalare in argomento il contributo pubblicato qualche giorno fa sul blog http://www.dirittoedemocrazia.wordpress.com

Il “nuovo” articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

I licenziamenti individuali sono regolati essenzialmente dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), il cosiddetto Statuto dei lavoratori. In estrema sintesi discorsiva, pur nella complessità della materia ma senza eccessivi tecnicismi, è forse utile un raffronto tra la disciplina oggi in vigore e le proposte di modifica elaborate dall’esecutivo guidato dal professor Monti.

La disciplina vigente stabilisce:

1- il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo (art. 1 L. 604/1966);

2- il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e, anche su successiva richiesta del lavoratore, motivato, altrimenti è inefficace (art. 2 L. 604/1966);

3- il licenziamento discriminatorio (ragioni di credo politico o fede religiosa, appartenenza a un sindacato o partecipazione ad attività sindacale) è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata (art. 4 L. 604/1966);

4- l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo spetta al datore di lavoro (art. 5 L. 604/1966);

5- il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento senza preavviso scritto o non motivato, o annulla quello intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità, ordina al datore di lavoro, che occupi alla sue dipendenze più di quindici dipendenti, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; al lavoratore è data facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, una indennità pari a 15 mensilità della retribuzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità (art. 18 Statuto lavoratori).

Il disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, presentato dal Governo al Senato della Repubblica giovedì 5 aprile 2012, prevede:

1- all’art. 13, comma 1 (che sostituisce il comma 2 dell’art. 2 della L. 604/1966), che la comunicazione del licenziamento, anche senza richiesta del lavoratore, deve sempre contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

2- all’art. 14, comma 1, lettera b) (che sostituisce i commi da 1 a 6 dello Statuto, i quali diventano ora commi da 1 a 10):

a) il giudice, con la sentenza con cui dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o riconducibile comunque ad altri casi di nullità o determinato da motivo illecito, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore, a prescindere dalla motivazione adottata e dal numero dei dipendenti occupati (comma 1);

b) accertata la nullità, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità (comma 2);

c) il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegrazione, una indennità pari a 15 mensilità, sempre fermo restando il diritto al risarcimento del danno (comma 3);

d) il giudice, se accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa (cosiddetto licenziamento disciplinare), per insussistenza dei fatti contestati o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con misure comunque conservative del posto di lavoro, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (comma 4);

e) il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta la non ricorrenza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa, dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità (comma 5);

f) nell’ipotesi di licenziamento inefficace per difetto di motivazione, o per altre ragioni, si applica il regime di cui al precedente comma 5, ma con attribuzione di una indennità determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità, a meno che il giudice (testuale, nel disegno di legge) ” sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto ” (comma 6);

g) il giudice applica la disciplina di cui al comma 4 (reintegrazione e indennità) anche nelle ipotesi di difetto di giustificazione del licenziamento per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore e di licenziamento intimato in violazione delle regole conservative del posto di lavoro, in caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio. Lo stesso giudice può applicare la medesima disciplina se accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento per motivo economico); nelle altre ipotesi, invece, può solo dichiarare risolto il rapporto e prevedere una indennità risarcitoria. ” Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. ” (testuale nel disegno di legge, comma 7);

h) le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano soltanto nei confronti dei datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti (comma 8).

A questo punto si impongono alcune osservazioni, siano pur di carattere generale.

Sul piano della tecnica legislativa, è innegabile un certo decadimento del prodotto: la tortuosità declamatoria del testo di modifica spicca con evidenza in confronto alla semplice linearità della normativa vigente. Vi è anche un piccolo errore veniale, che verosimilmente sarà rilevato e corretto in sede di esame parlamentare: il comma 6 dell’art. 14 prevede che il giudice, in alternativa alle tutele ivi previste, possa applicare quelle indicate ai commi 4, 5 e 6 (!!), ossia previste dallo stesso comma 6.

Guardando alla sostanza delle cose, il disegno di legge implicherebbe un complessivo, e notevole, affievolimento delle tutele apprestate a favore del lavoratore, pur considerando l’ampliamento della teorica possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro (anche nelle aziende con meno di quindici dipendenti, nel caso di licenziamento discriminatorio, o comunque nullo o determinato da motivo illecito). Il punto più critico, difatti, è costituito proprio dal comma 6 del nuovo art. 18 dello Statuto, previsto dal Disegno di legge. E’ facile prevedere che al datore di lavoro (il quale intenda privarsi della collaborazione di un dipendente comunque “scomodo” e che non sia così ingenuo da lasciar trasparire motivazioni discriminatorie, surrettiziamente disciplinari o economiche, ovvero addirittura illecite) convenga sempre intimare un licenziamento semplicemente immotivato: in tal caso il giudice, dichiarato inefficace il licenziamento, potrà soltanto dichiarare risolto il rapporto e condannare il datore di lavoro alla corresponsione dell’indennità risarcitoria; a meno che, sulla base della domanda formulata dal lavoratore (e, pertanto, con onere della prova interamente a suo carico), non ravvisi anche un difetto di giustificazione (stesso comma 6) o la ricorrenza di ragioni discriminatorie o disciplinari (comma 7), nel qual caso potrà ordinare, per contro, la reintegrazione. E’ chiaro che siamo in presenza di una specifica, netta e gravosa, inversione dell’onere probatorio, interamente in capo al lavoratore e non più al datore di lavoro. E che non sia necessario essere degli esperti giuslavoristi per comprendere come esso sia difficilmente assolvibile (se non nell’ipotesi, come affermano alcuni con una battuta, di essere donna, meridionale, di colore, di religione diversa dalla cattolica, magari incinta, ma non coniugata, e pure iscritta alla FIOM !). Se ce ne fosse bisogno, la conferma della circostanza è testualmente contenuta nel documento che accompagna il disegno di legge governativo; pagina 11: ” Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela “. Per di più, con l’aggravante che, almeno formalmente, resterebbe in vigore l’attuale disposto dell’art. 5 della L. 604/1966 (” L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro), apertamente in contrasto con la modifica proposta. (Un breve accenno, solo per inciso. Il contrasto, in termini tecnici “antinomia”, potrebbe essere superabile applicando le regole della successione delle leggi nel tempo: la norma successiva, pur non abrogando esplicitamente la precedente, prevale comunque su di essa perché incompatibile. In ogni caso determinerebbe, quanto meno, un periodo iniziale di possibili diverse interpretazioni giurisprudenziali, con nocumento alla certezza del diritto e alla giusta durata del processo).

Si comprende bene, ora, anche dopo i correttivi apportati dal governo per evitare i possibili abusi, la contrarietà al disegno di legge di (almeno una) parte del sindacato; si capisce meno, invece, la soddisfazione manifestata da alcuni esponenti politici, anche della sinistra parlamentare, i quali ritengono di poter rappresentare i legittimi interessi dei lavoratori.

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