Matrimonio: comunione o separazione dei beni?

Lunedì, 17 Marzo 2008.

comunione dei beniLa comunione dei beni si instaura automaticamente con il matrimonio. Lo prevede la legge che, pur tuttavia, permette su richiesta di attuare la separazione dei beni. In tal caso, ciascun coniuge mantiene la titolarità esclusiva sia dei beni posseduti prima del matrimonio, sia dei beni acquistati a proprio nome dopo il matrimonio.


Ad esempio, la separazione dei beni permette una semplificazione delle pratiche burocratiche di vendita o di acquisto di beni immobili o registrati. Con la comunione dei beni, invece, gli atti di straordinaria amministrazione (mutui, pegni, ipoteche) richiedono la firma di entrambi i coniugi.

Con la separazione dei beni, se una coppia è titolare di un conto corrente cointestato, ogni coniuge resta proprietario delle somme rispettivamente versate. Lo stesso non dicasi per la comunione dei beni; in tal caso, tra l’altro, la comunione dei beni non protegge la famiglia dai debiti di uno dei coniugi; i creditori di un coniuge possono infatti rifarsi sulla metà del patrimonio familiare.

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