Mutuo ed estinzione anticipata e la penale?

Si può estinguere , prima del previsto, il mutuo senza pagare penali? L’ABI dice di no, la Legge invece lo prevede.
Infatti bisogna far riferimento al Decreto Bersani (D.L.223/2006, di cui alla Legge 248/2006 ) che prevede di poter anticipare l’estinzione di un mutuo, in tutto o in parte, senza esborsi di penali, fatto proprio anche dalle Associazioni dei Consumatori che stanno per cavalcare anche stavolta la ” tigre” della protesta.
Iniziamo col dire che il Testo Unico Bancario già prevede la possibilità di estinguere il mutuo prima del previsto, stoppando gli interressi, ma applicando una penale che cozza con quanto previsto all’art.10 del Decreto Bersani. Ma ecco reagire l’ABI che asserisce che tale penale non potendo essere equiparata alle spese di chiusura conto, dovrà essere mantenuta.
Da notare che la penale per anticipata risoluzione di un mutuo ipotecario varia dall’1 al 2% del capitale residuo, cosa che, mediamente, su un contratto tipo, potrebbe costare alla clientela anche 2.500 euro, in qualche caso. Solo la concorrenza fra banche ha reso possibile, da parte di alcuni istituti, la riduzione o l’abolizione delle penali.
Attenzione alla cartolarizzazione del mutuo da parte dell’Istituto di Credito, ovvero, la cessione del credito a terzi anche ad insaputa del cliente, lo prevede la legge, ma tutto quanto previsto, in origine, previsto dal contratto resta valido, soltanto che il nuovo interlocutore che ha acquisito il credito, spesso, ha sede anche migliaia di chilometri da casa nostra e interloquire con esso non è sempre è possibile farlo di persona.
Mar 07/11/2006 da Giuliano
















