Occhiali 3D: Codacons, Circolare Ministro insufficiente
L’uso degli occhiali 3D ai minori di sei anni nelle sale cinematografiche italiane non deve essere solo controindicato, ma deve essere vietato a tutti gli effetti. A sostenerlo è il Codacons che, di conseguenza, ritiene insufficiente la Circolare emanata oggi da Ferruccio Fazio, Ministro della Salute, che ha “ripreso” il parere formulato in questi ultimissimi giorni dal Consiglio Superiore di Sanità. Di riflesso, l’Associazione ha reso noto che sta preparando un ricorso al Tar al fine di far imporre il divieto per i minori di sei anni dell’uso degli occhiali 3D, e non solo la semplice controindicazione.
Secondo il Codacons, infatti, a tutela dei giovani spettatori cinematografici, occorre necessariamente adottare il principio di precauzione e quindi introdurre misure decisamente più restrittive rispetto a quelle imposte con la Circolare del Ministro. Anzi, il Codacons, per voce del suo presidente, Carlo Rienzi, “rilancia” ritenendo che il divieto non debba essere posto solamente per i minori di sei anni, ma occorrerebbe innalzare il divieto anche e fino all’età di 14 anni.
Il Codacons in merito alla Circolare del Ministro Fazio rileva inoltre come non vengano indicati con esattezza gli intervalli di tempo delle proiezioni cinematografiche quando gli spettatori usano gli speciali supporti tridimensionali. Il Consiglio Superiore di Sanità, infatti, ha espresso nell’ambito del parere che anche per gli adulti le proiezioni devono essere intervallate da periodi adeguati di pausa al fine di evitare che tempi lunghi di utilizzo degli occhiali 3D possano provocare disturbi.
Su un punto della Circolare, espresso anche dal Consiglio Superiore di Sanità, si è comunque tutti d’accordo; non si possono utilizzare nelle sale cinematografiche occhiali 3D che non siano monouso. Questo al fine di evitare che l’utilizzo di occhiali 3D non monouso sia tale che i supporti passino da uno spettatore all’altro con il rischio di contrarre delle infezioni.
Immagine tratta da: guim.co.uk




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