Ricette mediche, sarà indicato solo il principio attivo dei farmaci

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farmaci griffati

Se ne parlava da diverso tempo, ma solo recentemente è entrata a far parte del pacchetto di provvedimento della spending review. Parliamo ovviamente della contestata norma che cerca di smontare eventuali impalcature di connessione tra i medici e le case farmaceutiche, impedendo che il medico possa suggerire al farmacista qualche marca di medicinale vendere al proprio paziente. Ma cosa cambia per i cittadini?

In realtà, visto e considerato il polverone intorno a tale innovazione, la norma sui farmaci è stata rapidamente modificata attraverso un maxi emendamento che ne ha di fatto eroso le portate iniziali. Il maxi emendamento prevede infatti che il medico abbia la facoltà di indicare nella ricetta il farmaco di marco e, se lo fa, tale prescrizione diviene vincolate per il farmacista, ma solo se essa è motivata dal medico.

La norma sulle nuove ricette

Insomma, il maxi emendamento conferma la prima parte dell’articolo contestato, ma riconduce su più miti posizioni la sua seconda parte.

“Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti è tenuto ad indicare nella ricetta del Ssn la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco” – afferma la prima parte innovativa della norma.

Le correzioni arrivano nella sua seconda parte. Il maxi emendamento del governo aggiunge infatti una clausola, laddove si legge come “il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità”.

Renato Balduzzi, ministro della salute, ha difeso il provvedimento e il successivo maxi emendamento affermando che “consente di fare un passo avanti al sistema senza che nessuno venga penalizzato” e che “consente di dire finalmente che la battaglia per i farmaci equivalenti è consolidata. Questo può servire a tutti, ai cittadini e nel medio e lungo periodo al servizio sanitario nazionale perché porterà ad un abbassamento dei prezzi dei medicinali equivalenti (…) Nello stesso temponon viene meno la responsabilità del medico che può indicare il farmaco con nome commerciale e se non può essere sostituito lo scrive. Tutti i soggetti dunque vengono salvaguardati: il cittadino, il medico e l’industria, una mediazione finale che tiene presente le esigenze di tutti i soggetti”.

Secondo Altroconsumo, il passo in avanti (o all’indietro, a seconda delle visioni) sarebbe l’ennesima vittoria della “casta” farmaceutica: “Le proteste di Farmindustria e dei sindacati dei medici hanno prevalso: i medici continueranno a poter prescrivere i farmaci con il nome commerciale. E i cittadini, purtroppo, saranno indotti a pagare per avere proprio quello. Del resto, il segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg) aveva sostenuto l’inutilità del provvedimento, adducendo il motivo che già ora il Servizio sanitario rimborsa soltanto il prezzo del generico, lasciando il resto ai cittadini. Per la Fimmg risparmiare o scaricare i costi sui cittadini è evidentemente la stessa cosa”.

Cosa cambia per i cittadini

Ma cerchiamo di capire concretamente cosa cambia con la pubblicazione in Gazzetta del 14 agosto, della norma che prevede la conversione in legge del Dl 95 ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini’, e con entrata in vigore del provvedimento per il 15 agosto.

Le nuove regole per i medici sono indicate al comma 11-bis. “Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu’ medicinali equivalenti – si legge – e’ tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco”.

“Il medico – si legge ancora – ha facolta’ di indicare altresi’ la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e’ vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita’”.

Pertanto: se il medico cura per la prima volta un paziente, o cura un paziente “storico” per nuove patologie, dovrà indicare in ricetta solamente la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Se invece il medico cura già il paziente per precedenti patologie, potrà comunque prescrivere uno specifico medicinale di marca in ricetta rossa, aggiungendo la dicitura vincolante “non sostituibile”.

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nmirellas
Nmirellas 18 agosto 2012 12:29

sono basita, ci sono farmaci che non possono essere sostituiti e questo non dovrebbe essere la regola del principio attivo. Ma che faranno le aziende farmaceutiche con i loro prodotti? A loro conviene? nessuno ne parla e non trovo contestazioni in merito. Hanno pensato agli anziani che dovranno farsi scrivere sul prodotto il nome originale? Bisognerebbe pensarci molto bene non è cosa facile da digerire un cambiamento così radicale. Spero che qualcosa cambi me lo auguro vivamente.

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Marco 21 agosto 2012 22:13

In questa maniera si aiutano 4 o 5 aziende generiche multinazionali che non producono in Italia colpendo al cuore centinaia di aziende italiane.se questo non e’ un aiuto di stato in un libero mercato………

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