Sospensione luce e gas, non possibile con fattura contestata

  • Commenta
  • Condividi
  • Email
  • Stampa

pagamento-bollette-sospensione0935

Il Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti (il CRTCU) ricorda che – sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato – non è ammesso alle società fornitrici di servizi di elettricità e di gas, sospendere le forniture di tali risorse in caso di fattura contestata. Le società fornitrici devono invece sospendere i termini di scadenza del pagamento, fino a quando il reclamo non è stato definito, senza alcuna minaccia di interruzione della luce o del gas.

La sentenza cui ci rivolgiamo è la n. 720 del 2011, che ha infatti ritenuto illegittima ogni minaccia da parte del gestore delle forniture di energia elettrica, per quanto concerne una potenziale sospensione della fornitura stessa.

La pronuncia del Consiglio di Stato assume una valenza molto significativa, poichè i reclami nei confronti dei gestori dei servizi di luce e di gas sono in continuo aumento.

Probabilmente, alla base di questa turbolenza tra i consumatori, ci sono anche le modalità con le quali vengono ottenuti i consensi per l’attivazione di nuovi contratti, spesso per vie telefoniche e non sempre, sostengono le associazioni dei consumatori, nel rispetto dell’informativa prevista.

Ven 24/06/2011 da Roberto Rossi in

Commenta

Ricorda i miei dati

Inviami una e-mail quando ci sono altri commenti

Pubblica commento