Trasporto aereo: il passeggero ha diritto ai risarcimenti

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In accordo con la Carta dei diritti del passeggero, in vigore dallo scorso anno, l’Adiconsum ha recentemente ricordato e fatto presente che le compagnie aeree sono tenute a dei precisi obblighi nei confronti del passeggero, e che quest’ultimo può chiedere il risarcimento nel caso non siano rispettati.

In particolare, se il volo aereo ha un ritardo superiore alle due ore, la compagnia è tenuta a provvedere a pasti e bevande e all’eventuale sistemazione in albergo; se poi il ritardo supera le cinque ore, ed il passeggero rinuncia al viaggio, allora ha diritto a chiedere il rimborso del biglietto.

Escludendo le cause dovute a forza maggiore, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto sia al rimborso del biglietto, sia agli eventuali pasti, bevande e sistemazione in albergo; in più, scattano i seguenti risarcimenti, che le compagnie aeree devono pagare al passeggero entro sette giorni: 250 euro per i voli inferiori a 1500 km; 400 euro per i voli superiori ai 1500 km; 600 euro per i voli superiori ai 3500 km.

Nel caso in cui il volo aereo è legato all’offerta di un tour operator, è quest’ultimo che risponde di eventuali risarcimenti nei confronti del passeggero; sarà poi il tour operator – fa presente l’Adiconsum – a rivalersi sul vettore aereo.

L’Adiconsum ricorda altresì che il passeggero, nei casi suddetti, deve inoltrare reclamo scritto nel più breve tempo possibile all’ENAC, in copia alla compagnia aerea e per conoscenza è utile anche inviarlo alle Associazioni dei Consumatori.

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Sab 02/12/2006 da Filadelfo

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