È possibile farsi cancellare una multa: tutti i passaggi da seguire

Quando riceviamo una multa spesso cerchiamo un modo farcela revocare: ebbene se si seguono determinati passaggi è tutto possibile

contestare una multa
Annullare una multa è possibile – (Da Canva – vostrisoldi.it)

Quanto è fastidioso vedere quel temibilissimo verbale poggiato sul parabrezza della nostra auto? Oppure vederci recapitare a casa la fatidica letterina in cui è presente una sanzione? Quanto è fastidioso soprattutto se si immaginava di essere nel giusto, e non nel torto in quella situazione?

Le multe sono così, ma se si hanno a disposizione determinati elementi affinché possano essere revocate, nulla è perduto. Infatti, farsi cancellare una multa è possibile, l’importante è seguire dei passaggi ben precisi e non sbagliare. I risultati potrebbero non tardare ad arrivare, ed alleviare la nostra mente e le nostre tasche.

Cosa fare per farsi cancellare una multa

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Cosa fare per annullare una multa – (Da Canva – vostrisoldi.it)

Innanzitutto, per potersi opporre ad un verbale bisogna rispettare i modi per presentare un ricorso e i suoi tempi. Se ci viene recapitato oltre i termini prescritti, è di già illegittimo e quindi impugnabile. Alcune contravvenzioni possono presentare dei vizi di forma, quali giorno ed ora o la località dell’infrazione, la targa, le generalità del conducente, indicazioni delle norme violate o esposizioni sommaria dei fatti. Sono tutti elementi che se non corretti in un sono punto, possono far decadere la multa.

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Anche nel caso in quel tratto non ci fosse una adeguata segnaletica, dell’infrazione rilevata, è passabile di annullamento. Se colui che infrange è presente in loco, l’infrazione è di già per sé contestabile. Altrimenti dalla sua notifica, ci sono 90 giorni di tempo per poterla contestare e provare ad annullare.

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Il ricorso può essere presentato al prefetto o al giudice di pace, o tramite autotutela. Al prefetto, entro 60 giorni, va presentata immediatamente spedendo al comando che ne chiede la riscossione, tramite raccomandata. Al giudice di pace invece entro 30 giorni dalla contestazione, direttamente presso la cancelleria, mentre l’autotutela può essere inviata tramite PEC all’organo che ha inviato la richiesta di pagamento della contravvenzione.

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