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Cosa dice la legge

Diritto di abitazione, non confonderlo con il diritto d’uso: cosa puoi fare se lo possiedi

Che cos’è il diritto di abitazione e da cosa differisce con il diritto d’uso? Attenzione a non confonderli e a cosa stare attenti per non perderlo. 

Differenza tra diritto d’abitazione e diritto d’uso (canva-vostrisoldi.it)

Quando si parla di successioni si sente spesso parlare di diritto di abitazione ma pochi sanno di cosa si tratta veramente tanto che molti lo confondono con il diritto d’uso, con il quale in realtà condivide alcune caratteristiche. Il diritto di abitazione consente al titolare del diritto di abitare nell’immobile o in una sua parte senza poter cambiare la destinazione d’uso dell’immobile stesso.

Insieme al diritto d’uso fa parte dei diritti reali minori, ma tra i due la differenza è sostanziale. Conoscerle le differenze e le sfaccettature può essere utile in futuro, così potremmo capire fino a dove si spinge il nostro diritto e come fare per non perderlo.

Diritto di abitazione, in cosa consiste e come fare per non perderlo

diritto di abitazione: facciamo chiarezza (canva-vostrisoldi.it)

Chi possiede un diritto di abitazione può vivere all’interno dell’immobile o in una parte di esso, limitando il diritto ai bisogni del titolare e della sua famiglia. L’abitazione in questione non può essere utilizzata in modo diverso– quindi per scopi professionali o per essere concessa in locazione- e il titolare del diritto non può usufruire dei frutti dell’immobile. Questa rappresenta la prima differenza con il diritto d’uso che invece permette oltre al diritto di abitare anche quello di usufruire dei frutti.

Quando si ottiene il diritto, il titolare è tenuto al pagamento delle spese ordinarie e di tutti i tributi e corrispondere una cauzione per garanzia. Tale diritto si ottiene in diversi modi, il più comune è in seguito ad una successione e quindi per testamento, con un atto tra vivi e per usucapione. Il diritto si estende come visto prima anche ai familiari, e quindi al coniuge non superato, figli nati dopo la costituzione del diritto, figli adottivi, minori in affido, conviventi anche non a carico, genitori, fratelli ed affini.

Il diritto ha una durata massima di trent’anni, ma può venire meno anche prima, ovvero nei casi di morte prematura del titolare, rinuncia, abuso del titolare e per prescrizione. Quest’ultima ha luogo quando il titolare non ha esercitato il diritto per almeno venti anni, facendo così decadere il diritto.

Anna Antonucci