INPS: novità sull’omissione del versamento dei contributi

INPS, contributi non versati da parte del datore di lavoro: cosa dice l’ultima legge approvata dal Consiglio dei Ministri

Il 1 maggio scorso il governo si è riunito in Consiglio dei Ministri e ha licenziato il cosiddetto Decreto lavoro. Tra le varie, la norma ha modificato il meccanismo sanzionatorio nei confronti del datore di lavoro in caso di omissione dei contributi all’Inps.

Inps contributi
Sanzioni contributi non versati Inps (foto Canva) – Vostrisoldi.it

I contributi, ricordiamolo, in parte li versa l’azienda e in parte lo stesso lavoratore con le trattenute sulla busta paga. L’omesso versamento comporta per il datore di lavoro una responsabilità a livello penale se ogni anno l’ammontare delle somme supera una certa soglia. Al di sotto di essa, invece si applica solo una sanzione amministrazione pecuniaria.  Su questo punto interviene il Decreto lavoro.

Inps, contributi omessi: cosa cambia

Il precedente meccanismo sanzionatorio si basava su una forbice di importo forfettario, a prescindere dalla somma non dichiarata. Ora invece la sanzione è di una volta e mezza a quattro volte i contributi omessi. In particolare, l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. numero 463/1983 stabilisce per l’omesso versamento da parte del datore, per un importo superiore a 10mila euro annui, la reclusione fino a 3 anni e la multa che può arrivare anche a 1.032,00 euro. Se invece l’importo non eccede i 10mila euro all’anno. è prevista solo la sanzione pecuniaria da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro.

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Sede Insp (foto Adobe) – Vostrisoldi.it

Non è prevista invece alcun tipo di sanzione se datore di lavoro versa le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Con la nuova legge l’Inps, attraverso il Messaggio del 24 maggio 2023 numero 1931, ha pubblicato  il nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie che può essere applicato anche retroattivamente.

È sempre previsto il pagamento in forma rateale. Se alla data di entrata in vigore del D.L. Lavoro, ossia il 5 maggio 2023, l’importo delle rate versate risulte essere superiore a quello della sanzione amministrativa rideterminato, la sede Inps territorialmente competente dovrà comunicare all’interessato la definizione del procedimento sanzionatorio, successivamente al ricalcolo dell’importo della sanzione dovuta. Se invece dovesse risultate inferiore a quello rideterminato della sanzione amministrativa, la struttura Inps interessata dovrà quantificare nuovamente il piano di ammortamento.

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