Come non pagare la penale se vuoi cambiare operatore

In molti si chiedono se al momento della disdetta di un contratto stipulato con un gestore telefonico per la linea fissa vi siano costi da sostenere o penali: la risposta.

Italiani sempre più a caccia del risparmio, considerati i rincari che non hanno interessato solo i costi del gas e dell’energia elettrica. Poter non spendere cifre esorbitanti, dunque, diventa fondamentale anche per quanto riguarda l’operatore telefonico della linea fissa di casa.

Cambio operatore telefonico gestore
Telefono casa (Foto da Canva) – Vostrisoldi.it

Può capitare, difatti, di rintracciare una tariffa più conveniente, offerta da un operatore differente da quello con cui abbiamo stipulato il contratto, e decidere di cambiare gestore. Il tutto richiede una procedura specifica con dei costi.

Cambio operatore linea fissa: i costi previsti e cosa dice la legge

Se la tariffa scelta per la linea di casa non soddisfa più le esigenze, un po’ come accade per i gestori della telefonia mobile e si vuole procedere con un cambio operatore o semplicemente si decide di staccare la linea fissa, si può recedere il contratto che abbiamo stipulato. Bisogna, innanzitutto, fare una distinzione tra disdetta e recesso: la prima indica la volontà di non voler rinnovare il contratto dopo i tempi previsti, mentre il recesso quello di chiuderlo in anticipo.

Cambio operatore telefonico tariffa
Modem (Foto da Canva) – Vostrisoldi.it

Solitamente i contratti firmati con un gestore hanno una durata che varia dai 12 ai 48 mesi che, però, come detto prima, possono essere chiusi prima mediante il recesso. Per farlo sarà necessario contattare il proprio gestore comunicando la propria volontà con 30 giorni di preavviso, ma tutto questo a dei costi o delle penali? Secondo quanto stabilito dalla legge Bersani del 2007, l’operatore non può richiedere spese non giustificate, bensì solo quelle necessarie per procedere all’operazione che, comunque, non possono superare di molto il canone mensile pattuito per l’offerta.

Non possono essere chiesti al cliente che disdice il contratto neanche gli sconti di cui ha goduto sino a quel momento frutto della promozione scelta. Infine, sempre secondo quanto disposto dalla legge Bersani, esiste anche il diritto di disdire il contratto, sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali, entro 14 giorni dalla firma esercitando il diritto di ripensamento senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, è possibile disdire il contratto senza spese aggiuntive anche in altri due casi: per un guasto o un disservizio prolungato della linea che non viene risolto o se l’operatore decide di cambiare il contratto con una tariffa più alta senza comunicarlo con almeno 30 giorni d’anticipo al cliente.

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